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LAVORO PORTUALE TEMPORANEO EX ART. 17, L. 84/94

La fornitura di lavoro portuale temporaneo è disciplinata dall’art. 17 della Legge 84/94, che prevede due diverse modalità di affidamento:

a) Gara d’appalto: l’Autorità di Sistema Portuale può autorizzare un’impresa a fornire lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali mediante una gara a rilevanza europea (art. 17, comma 2)

oppure

b) Istituzione Agenzia: l’Autorità può promuovere la creazione di un’agenzia di lavoro temporaneo soggetta al controllo dell’Ente e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto dai rappresentanti delle imprese di cui agli art. 16, 18 e 21. (art. 17, comma 5).

Attualmente nel Porto di Taranto non è presente un soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Normativa:

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