SEZ and CFZ
Il Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con Legge 3 agosto 2017, n. 123, ha previsto l’istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES), intese a favorire lo sviluppo delle imprese già operative o di nuova costituzione attraverso condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, mediante benefici fiscali e semplificazioni. Una ZES è definita come una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata situata all’interno dei confini dello Stato, composta anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendente almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti (TEN-T).
Il Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con Legge 13 novembre 2023, n. 162, cui si rimanda per la disciplina di dettaglio, ha previsto l’istituzione, a far data dal 1° gennaio 2024, della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, sostituendo le precedenti Zone Economiche Speciali frammentate in 8 diverse strutture amministrative.
Per l’attuazione del piano strategico della ZES Unica e del relativo credito d’imposta, si attende il decreto attuativo da parte del Governo.
Con riferimento ai progetti di iniziativa privata in ambito portuale per i quali si richiede l’applicazione del regime ZES, presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio è stato istituito l’Ufficio ZES, coordinato dal Segretario Generale.
Zona Franca Doganale di Taranto
La Zona Franca Doganale di Taranto - approvata con Legge 160/2019 (art. 1 comma 316 lettera B) - potrà rappresentare un elemento chiave di successo, unitamente alla ZES Ionica, specie in termini di attrazione di traffico portuale internazionale. È stata istituita per conferire nuove potenzialità allo scalo e incentivare nuovi insediamenti aziendali.
Il perimetro di tale area è stato definito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e approvato con determinazione del Direttore Nazionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La Zona Franca è stata realizzata nell’area portuale e comprende superfici non contigue ma funzionali tra loro, quali magazzini per lo stoccaggio merci e parcheggi, oltre ai varchi doganali per il controllo dei flussi in entrata e in uscita. I territori assegnati alla Zona Franca non sono considerati parte del territorio doganale dell’Unione Europea.
Pertanto, le merci extra-UE non sono soggette al pagamento dell’IVA e dei dazi doganali in quanto non considerate importate. L’IVA e i dazi dovranno essere corrisposti in un secondo momento, solo ed esclusivamente se le merci verranno introdotte nel territorio doganale italiano o dell’UE. Se le merci (lavorate o meno) sono destinate alla riesportazione verso Paesi extra-UE (senza mai rientrare nel territorio doganale europeo), l’intero processo di lavorazione e riesportazione NON richiede il pagamento di IVA o dazi. Un ulteriore fattore di successo è rappresentato dall’assenza di limiti temporali per lo stoccaggio delle merci all’interno della Zona.
Ciò consente alle imprese di adottare una gestione delle scorte mirata, riducendo i costi di magazzino e valorizzando i flussi di import/export accedendo a tutti i benefici della Zona Franca Doganale (come la lavorazione abituale e le attività previste dal Regolamento UE n. 952/2013). Tale regime offre opportunità di business e occupazione in settori chiave come l’agroalimentare e l’automotive (motivo per cui è stata annessa l’area del Distripark). Per l’efficacia di tale sistema è tuttavia necessaria un’organizzazione logistica e di magazzino funzionale ed efficiente.
Benefici della Zona Franca Interclusa
In sintesi, la Zona Franca interclusa consentirà di:
- disporre di aree in cui le merci provenienti da mercati extra-UE siano esenti da IVA e dazi doganali;
- favorire lo stoccaggio delle merci, che potranno essere conservate dall’importatore per un tempo illimitato prima della commercializzazione;
- stimolare le attività di riesportazione, attirando le imprese con tali esigenze operative.
La creazione della Zona Franca interclusa permetterà a Taranto, ai territori della ZES e alle attività connesse di inserirsi nelle supply chain globali, garantendo maggiori flussi di importazione di materie prime, semilavorati e componentistica, nonché l’esportazione di prodotti finiti verso i mercati extra-UE, diventando un perno per i traffici a lunga distanza.
Si sottolinea che la Zona Franca Doganale potrà generare un impatto positivo sullo sviluppo del porto anche indipendentemente dall’evoluzione della ZES.